BONUS DA 200 EURO PER ALTRE CATEGORIE DI LAVORATORI E PER I PENSIONATI

 

Indennità una tantum per lavoratori diversi dai dipendenti

 

Il bonus da 200 euro, misura una tantum introdotta dal Governo con il decreto Aiuti, arriverà con la busta paga di luglio. Il contributo anti-inflazione è destinato a lavoratori, pensionati e disoccupati ed è stato esteso anche a chi percepisce il reddito di cittadinanza, ai lavoratori stagionali, ai collaboratori domestici.

 

Con la circolare n. 73/2022 l’Inps ha fornito le istruzioni applicative in materia di indennità una tantum previste dagli articoli 31 (lavoratori dipendenti) e 32 (pensionati e altre categorie di soggetti), D.L. 50/2022. In questa informativa si tratta dei pensionati e delle altre categorie di soggetti presenti nell’articolo 32 e con il messaggio n. 2580 del 27 giugno 2022, ha reso noto che è disponibile il servizio di presentazione delle domande per la richiesta del bonus pari a 200 euro.

 

Categorie di lavoratori diverse dai dipendenti

L’art. 32, commi 9-16 del D.L. 50/2022, prevede l’erogazione d’ufficio da parte dell’Inps di un’indennità una tantum di importo pari a 200 euro a favore dei soggetti titolari, nel mese di giugno 2022, delle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, a favore dei lavoratori che hanno percepito l’indennità di disoccupazione agricola di competenza dell’anno 2021, nonché a favore dei lavoratori che hanno beneficiato delle indennità Covid-19 di cui al D.L. 41/2021 e al D.L. 73/2021.

La medesima disposizione prevede, altresì, il riconoscimento - previa domanda all’Inps da parte dell’interessato - dell’indennità una tantum di importo di 200 euro a favore di altre categorie di lavoratori, a condizione che soddisfino determinati requisiti legislativamente previsti.

A oggi è quindi possibile presentare le domande di indennità da parte:

·        dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

·        degli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;

·        degli autonomi occasionali;

·        dei lavoratori domestici, stagionali, a tempo determinato;

·        dei lavoratori intermittenti e incaricati alle vendite a domicilio.

Nel medesimo messaggio l’Inps fornisce anche le indicazioni su come e quando presentare le domande. Sarà possibile operare tramite il portale istituzionale accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” - “Prestazioni e servizi” - “Servizi” - “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” selezionando preliminarmente la categoria di appartenenza per la quale si intende presentare domanda fra:

·        indennità una tantum per i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

·        indennità una tantum per i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;

·        indennità una tantum per i lavoratori autonomi occasionali;

·        indennità una tantum per i lavoratori domestici;

·        indennità una tantum per i lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti;

·        indennità una tantum per i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio.

La presentazione della domanda può essere effettuata entro:

-         il 30 settembre 2022 per i lavoratori domestici, che risultino titolari di uno o più rapporti di lavoro al 18 maggio 2022 e con reddito annuo non superiore a 35.000 euro per il 2021;

-         il 31 ottobre 2022 per le altre categorie di lavoratori.

Una volta presentata la domanda, accedendo alla medesima procedura, sarà possibile consultare le ricevute e i documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento, ove necessario.

Le credenziali di accesso al servizio per la presentazione delle domande delle indennità sopra descritte sono le seguenti:

·     Spid di livello 2 o superiore;

·     Carta di identità elettronica 3.0 (Cie);

·     Carta nazionale dei servizi (Cns).

In alternativa al portale web, è possibile inoltrare le domande tramite il servizio di Contact center multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Per l’accesso ai servizi dell’Inps tramite il Contact center multicanale è necessario munirsi del PIN telefonico temporaneo, che potrà essere generato accedendo all’apposita sezione dell’area riservata “MyInps”.

Inoltre, è possibile presentare domanda attraverso gli istituti di patronato.

 

In attesa delle regole per i soggetti con partita Iva

Il decreto Aiuti ha previsto che l’indennità una tantum spetti anche ai lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali obbligatorie Inps.

Per la sua operatività, tuttavia, era atteso un provvedimento da emanarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del citato decreto Aiuti per stabilire requisiti, modalità di erogazione e tempistiche ma che ad oggi non ha ancora visto la luce.

 

Pensionati

L’indennità è riconosciuta d’ufficio con la mensilità di luglio 2022, senza necessità che i soggetti destinatari presentino alcuna istanza, in favore dei soggetti “residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e reddito personale assoggettabile ad Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 35.000 euro”.

Con riferimento ai trattamenti pensionistici, l’indennità è corrisposta d’ufficio ai soggetti che risultino titolari di pensioni, anche liquidate in regime internazionale, sia dirette che ai superstiti, a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (Fondo pensioni lavoratori dipendenti e Gestioni speciali dei lavoratori autonomi) e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa, della Gestione separata, del Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle entrate dello Stato e degli enti pubblici, nonché a carico di altri enti che gestiscono forme di previdenza obbligatoria. I titolari di assegno ordinario di invalidità in scadenza al 30 giugno 2022 saranno ricompresi tra i destinatari del beneficio, qualora il trattamento sia confermato senza soluzione di continuità. Parimenti, i titolari di assegno ordinario di invalidità, per i quali alla data del 30 giugno 2022 sia in corso il periodo per esercitare l’opzione per la NASpI o per la DIS-COLL, saranno ricompresi tra i destinatari del beneficio, qualora sia esercitata l’opzione in favore del trattamento pensionistico. In tal caso il pagamento sarà eseguito in tempi successivi.

I titolari di assegno ordinario di invalidità la cui prestazione sia stata sospesa in quanto hanno optato per le indennità NASpI o DIS-COLL di cui sono titolari per il mese di giugno 2022, saranno destinatari dell’indennità una tantum di 200 euro secondo le specifiche modalità legate alla percezione di tali prestazioni.

Nel caso di soggetti contitolari di pensione ai superstiti, la prestazione deve essere corrisposta a ciascun contitolare in misura intera, con verifica reddituale personale.

L’indennità una tantum non è, invece, erogata ai soggetti che risultino titolari esclusivamente di pensioni estere o di organismi internazionali, di pensioni e rendite facoltative (ad esempio, le pensioni del Fondo di previdenza degli sportivi – Sportass o i trattamenti a carico del Fondo casalinghe e casalinghi), di vitalizi erogati nei confronti di coloro che hanno svolto incarichi presso assemblee di natura elettiva cessati dall'incarico, nonché titolari di rendite (ad esempio, Inail, Ipsema).

 

Nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza (RdC)

Ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza (RdC) è corrisposta d’ufficio, nel mese di luglio 2022, unitamente alla rata mensile di competenza, un’indennità una tantum pari a 200 euro, salvo che sia presente nel nucleo almeno un beneficiario delle indennità di cui all’art. 31 e di cui all’art. 32, commi 1-16 del D.L. 50/2022.

Pertanto, l’Inps procederà al riconoscimento dell’indennità una tantum a favore di tutti i nuclei familiari che abbiano maturato il diritto alla percezione del reddito di cittadinanza nella mensilità di luglio 2022, contestualmente alla liquidazione di tale mensilità, senza necessità che sia presentata apposita domanda, attraverso la Carta RdC.

 

Calendario dei pagamenti

Il calendario dei pagamenti dell’indennità in parola è il seguente:

·     per i titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, il pagamento avverrà unitamente alla rata di pensione di luglio 2022; qualora i soggetti di cui al presente punto risultino titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall'Inps, l’erogazione sarà disposta a cura dell’ente previdenziale che ha in pagamento la pensione;

·     per i lavoratori domestici il pagamento dell’indennità avverrà nel mese di luglio 2022 successivamente all’elaborazione delle domande pervenute;

·     per i titolari nel mese di giugno 2022 delle prestazioni NASpI e DIS-COLL, per la platea dei beneficiari di disoccupazione agricola 2021 e dei già beneficiari delle indennità Covid-19 2021, il pagamento avverrà nel mese di ottobre 2022;

·     per le categorie dei lavoratori per le quali è prevista la presentazione della domanda, il pagamento avverrà successivamente ai pagamenti di cui ai punti precedenti, nel mese di ottobre 2022;

·     per i titolari nel mese di giugno 2022 di RdC, il pagamento dell’indennità, attraverso l’accredito della somma sulle carte dei nuclei percettori, avverrà a luglio 2022, successivamente all’individuazione della platea di beneficiari dell’erogazione dell’indennità, da parte di ciascuna gestione, e pertanto non pagabili come titolari di RdC nel caso di sovrapposizioni.

 

 

06/07/2022

 

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